Giovedì, 07 Gennaio 2021 18:29

Importi anno 2021 pensioni ed indennità INVCIV ciechi civili

Con circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020 - Rinnovo pensioni 2021 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2021.
Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 16 novembre 2020 (GU n. 292 del 24/11/2020).
Aumenti in percentuale, previsionali per il 2021: per l’anno 2021 in via previsionale non sussistono aumenti per i limiti reddituali INVCIV e per gli importi delle pensioni cat. INVCIV (aumenti dello 0,0 per cento), mentre gli importi delle indennità speciale e di accompagnamento cat. INVCIV sono stati incrementati dello 0,79 per cento.

Nota bene: Il rinnovo delle prestazioni assistenziali cat. INVCIV è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d’invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per il 2021, pari a “zero”); dall’altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (per il 2021, il valore è pari a un più 0,79 per cento).

Pensione e indennità per ciechi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 16.982,49.
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 287,09.
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 310,48.
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.164,73.
Assegno a vita a esaurimento: euro 213,08.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 938,35*.
Indennità speciale per ciechi parziali: euro 213,79*.
(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.
Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.



Pensione e indennità per invalidi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 16.982,49.
Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 287,09.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.
Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 287,09.
Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile di assistenza si trasformano in assegno sociale sostitutivo base.
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 16.982,49.
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 4.931,29.
Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999): euro 374,85.
Nota Bene: bisogna distinguere due casi:
1) Si è già riconosciuti invalidi civili prima del compimento dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato):
in tal caso, per la determinazione dei limiti di reddito ci si deve riferire a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità attualmente in godimento e soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).
2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:
Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 5.983,64 se soli; euro 11.967,28 se coniugati). L’importo di euro 460,28 (importo base + maggiorazioni sociali) è più alto, rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base); tuttavia, le possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione del fatto che il reddito del coniuge, in questo caso, va a concorrere con quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del compimento del 67esimo anno di età).
Nota Bene: nella trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili (fattispecie indicata al suesposto punto 1), non si possono applicare le maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a quello stabilito dalla norma (euro 374,85 vs 460,28). Da qui la diversa misura dell’importo corrisposto agli invalidi civili 67enni, già riconosciuti tali, e quello concesso alla generalità dei cittadini indigenti, che hanno diritto all’assegno sociale.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 522,10.
Nota bene: in caso di ricovero oltre il 29esimo giorno – gratuito, poiché a carico del SSN - l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 522,10
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.
Indennità di frequenza: euro 287,09.
Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).
Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).
Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili
Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.1, pag. 17).
Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (cosiddetto “decreto semplificazioni”).
I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2021, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.
Prestazioni assistenziali e stato emergenziale Covid-19.
a) circolare INPS n. 50 del 4 aprile 2020, punto 1.3: “considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, si chiarisce che, nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge” (tale condizione di maggior favore viene riservata anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in scadenza, ex art. 103, comma 2 quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. Cfr., sul punto anche il messaggio INPS n. 2097 del 20 maggio 2020;
b) decreti emergenziali (DPCM 26 aprile 2020), secondo cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, è possibile redigere verbali previa valutazione agli atti della documentazione sanitaria;
c) art. 29-ter del Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che introduce misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, prevedendo che le commissioni mediche pubbliche ivi preposte sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria, che consenta una valutazione obiettiva.
Calendario del pagamento delle provvidenze economiche (circ. INPS n. 148/2020, par. 12.1, pp. 19 e 20).
Fonte normativa di riferimento: art. 1, comma 184, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio del 2018).
I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento INVCIV, le rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile. Nota Bene: il conto corrente per le pensioni previdenziali - vecchiaia e trattamento anticipato di anzianità - e per le prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, deve essere lo stesso; ciò, in quanto è sempre l’INPS a provvedere al pagamento di entrambe le tipologie di emolumenti, in favore del medesimo assicurato. L’INPS, quindi, è l’unico Istituto pagatore. In caso di divergenza di conto corrente (ad es. la pensione di vecchiaia viene imputata ad un conto corrente bancario e l’indennità di accompagnamento ad un conto corrente postale), l’INPS provvede alla immediata sospensione del pagamento; ciò, fino a che l’assicurato non disponga la convergenza dei due pagamenti su un unico conto corrente, con salvezza dei ratei maturati e non riscossi.
Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano maggiorenni.
Fonte normativa di riferimento: art. 25, commi 5, 6 e 6-bis, del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014.
Fonte amministrativa INPS: messaggi INPS n. 6512 del 8/8/2014, n. 7382 del 1/10/2014; circolare INPS n. 10 del 23/01/2015
I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali.
Ai minori già titolari di indennità di frequenza (invalidità civile pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), che abbiano provveduto a presentare il modello AP70 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento del 18esimo anno di età, l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (Vedi comunicato UICI n. 172 del 07/04/2014; messaggio in mailing list a tutte le Strutture UICI del 16/07/2019, con allegato foglio di lavoro).
Nota bene: Rimane ferma la circostanza per cui, in prossimità del raggiungimento della maggiore età (un mese prima il compimento della maggiore età), l’interessato invalido civile parziale sarà tenuto ad inviare, tempestivamente, all’INPS la domanda di accertamento delle proprie condizioni invalidanti presso la Commissione collegiale per l’invalidità civile (l’INPS calendarizzerà la visita, in ogni caso, alla maggiore età, affinché il verbale di riconoscimento sia da maggiorenne). Nel malaugurato caso in cui però, in sede di accertamento medico-legale, venisse riconosciuta all’interessato neomaggiorenne una percentuale di invalidità inferiore al 74 per cento (limite minimo percentuale per l’assegno di assistenza), l’INPS procederà alla ripetizione di tutte le somme corrisposte provvisoriamente al neomaggiorenne dopo il compimento dei 18 anni.
Maggiorazioni sociali per ciechi civili (circ. INPS n. 148/2020, allegato 2, pag. 22, 28 e a seguire pp. 37 - 42). Misure di incremento della pensione INVCIV per ciechi civili che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo. Aumento al cd. “Incremento al milione” (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020).
Prestare la massima attenzione all’Allegato n. 1 al presente comunicato.
Abbiamo, infatti, simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati ciechi civili (quindi titolari di prestazioni assistenziali), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione cat. INVCIV. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.
In tali ipotesi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.
Tra le maggiorazioni sociali viene riproposto, anche, il cd. “Incremento al milione”, di cui già si è discusso nei comunicati UICI n. 147 del 1° ottobre e n. 156 del 19 ottobre 2020. La misura interessa, oltre ai titolari di prestazione previdenziale di inabilità ex legge n. 222/1984, i soggetti maggiorenni invalidi civili al 100 per cento, i ciechi assoluti e i sordi (quindi, titolari di prestazioni assistenziali cat. INVCIV), secondo i limiti reddituali e le modalità stabilite dall’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), così come modificato dall’art. 15 del decreto-legge “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020 (convertito con modificazioni in legge n. 126 del 13 ottobre 2020), in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020; al riguardo, per quanto di spettanza dell’INPS, si rinvia alla circolare n. 107 del 23 settembre 2020 e al messaggio n. 3647 del 9 ottobre stesso anno.
Nota bene: Premesso che l’INPS ha già avviato da tempo un monitoraggio dei potenziali beneficiari di maggiorazioni cat. INVCIV (compreso l’“Incremento al milione”), attingendo alle informazioni già presenti nel Casellario pensionati, come abbiamo sottolineato nel comunicato n. 156 (alla voce “Nota bene”), si ribadisce la necessità per cui ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale, di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire la maggiorazione stessa, dovrà, in ogni caso, essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione pensione per motivi reddituali; ciò, anche al fine di tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale.
Sperando di fare cosa gradita, vi informiamo che agli allegati n. 2 e 3 del presente comunicato si condividono la circolare INPS n. 148/2020 e la Tabella Rinnovo pensioni 2021. All’allegato n. 4 abbiamo pensato ad un c.d. “foglio di lavoro”, che possa tornare utile, per una rapida consultazione, al personale UICI impegnato nella attività di consulenza ed assistenza quotidiana alla nostra utenza. All’allegato 5, vengono confermate tutte le indicazioni finora fornite, riguardanti il cd. “incremento al milione” (messaggi in mailing list del 2 ottobre e 3 novembre 2020).

Vive cordialità.
Mario Barbuto
Presidente Nazionale


Allegato n. 1

Calcolo dell’aumento pensione INVCIV previsto dall’art. 67 della Legge N. 448 del 1998 (circ. INPS n. 148/2020, Allegato 2 Tabella L pag. 30)
Requisiti richiesti:
a) status visivo: cecità totale e parziale;
b) età: nati prima del 1° gennaio 1931 - ciechi totali ricoverati e ciechi parziali;
c) limite reddito: se l’assicurato è solo, il limite di reddito deve essere inferiore a euro 3.820,70; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a euro 15.879,88;

d) aumento di euro 72,66 mensili, che si riducono proporzionalmente, se l’assicurato è solo fino al
limite di reddito di euro 4.765,28, se l’assicurato è coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.824,46.

a) Status visivo: cecità totale;
b) età: nati prima del 1° gennaio 1931 - ciechi totali non ricoverati;
c) limite reddito: se l’assicurato è solo, il limite di reddito deve essere inferiore a euro 3.820,70; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a euro 15.879,88;

d) aumento di euro 56,07 mensili, che si riducono proporzionalmente, se l’assicurato è solo fino al
limite di reddito di euro 4.765,28, se l’assicurato è coniugato fino al limite di reddito di euro 16.824,46.

a) Status visivo: cecità totale e parziale;
b) età: ultrasessantacinquenni nati dopo il 31 dicembre 1930 - ciechi totali e ciechi parziali;
c) limite reddito: se l’assicurato è solo, fino a euro 4.873,05; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 10.856,69;

d) aumento di euro 72,66 mensili, che si riducono proporzionalmente, se l’assicurato è solo fino al limite di reddito di euro 5.817,63, se l’assicurato è coniugato fino al limite di reddito di Euro 11.801,27.

Aumento della pensione INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000- Finanziaria 2001 (Circ. INPS n. 148/2020, Allegato 2, Tabella M4 pag. 37)
Requisiti richiesti:
a) status visivo: cecità totale e cecità parziale;
b) età minima: non è previsto alcun limite di età;
c) limite reddito: se assicurato è solo, euro 6.117,93; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 12.820,47;
d) aumento di euro 10,33 mensili.
“Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 (circ. INPS n. 148/2020, Allegato 2 Tabella H pag. 22; per maggiori chiarimenti, vedi all. 5 unito al presente comunicato)
Requisiti richiesti:
a) status visivo: cecità assoluta;
b) età minima: a partire da 18 anni fino al compimento del 60esimo anno di età;
c) limite reddito: se l’assicurato è solo, euro 8.467,26; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 14.459,90*
(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
• il reddito della casa di abitazione;
• le pensioni di guerra;
• l’indennità di accompagnamento;
• l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
• i trattamenti di famiglia;
• l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

d) aumento fino a euro 652,02.

Modalità di calcolo:
L’entità dell’erogazione va valutata caso per caso. Il cd “incremento al milione” consente di arrivare, ad una corresponsione complessiva della pensione cat. INVCIV di euro 652,02 per tredici mensilità.
Ciò, come detto prima, in concorrenza con altri redditi.

Il cieco civile maggiorenne tra i diciotto e i sessant’anni, solo e titolare della sola pensione cat. INVCIV percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 341,54, oltre alla pensione di euro 310,48, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48, il calcolo sarà il seguente: euro 310,48 + somma aggiuntiva di euro 341,54 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.476,26);
il cieco civile maggiorenne tra i diciotto e i sessant’anni, solo e con reddito basso per lavori saltuari fino all’ammontare annuo di euro 2.000 lordi. L’interessato percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 187,00, oltre alla pensione di euro 310,48, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (il calcolo sarà il seguente: euro 310,48 + somma aggiuntiva di euro 187,00 = totale mensile di euro 497,48 che, moltiplicato per 13 mensilità + 2.000 lordi per altri redditi, darà un reddito personale annuale di euro 8.467,26);

il cieco civile maggiorenne tra i diciotto e i sessant’anni, coniugato e titolare della sola pensione cat. INVCIV percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 341,54, oltre alla pensione di euro 310,48, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48 e la moglie ha redditi per euro 300 lordi mensili, il calcolo sarà il seguente: euro 310,48 + somma aggiuntiva di euro 341,54 = totale personale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato a euro 300 della moglie per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale complessivo di euro 12.376,26, e quindi inferiore al tetto familiare di euro 14.459,90)

il cieco civile maggiorenne tra i diciotto e i sessant’anni, pluriminorato (titolare anche dell’invalidità civile per altre patologie, diverse dalla cecità), solo e titolare delle sole pensioni cat. INVCIV percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 54,45, oltre alle pensioni di euro 310,48 per la cecità civile e euro 287,09 per l’invalidità civile, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito sono le pensioni INVCIV di euro 310,48 e di euro 287,09, il calcolo sarà il seguente: euro 310,48 + euro 287,09 + somma aggiuntiva di euro 54,45= totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di Euro 8.476,26);

“Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007) (circ. INPS n. 148/2020, Allegato 2, Tabella M5 pp. 38-42)
Requisiti richiesti:
a) status visivo: cecità totale e cecità parziale;
b) età minima: per i ciechi totali a partire da 60 anni, per i ciechi parziali a partire da 70 anni;
c) limite reddito: se l’assicurato è solo, euro 8.467,26; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 14.459,90;
d) aumento fino a euro 652,02.
Il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni, solo e con reddito basso percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 364,93, oltre alla pensione di euro 287,09, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 287,09, il calcolo sarà il seguente: euro 287,09 + somma aggiuntiva di euro 364,93 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.467,26).
Il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni, coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 364,93, oltre alla pensione di euro 287,09, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 287,09 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2021 è pari a euro 460,28), il calcolo sarà il seguente: euro 287,09 + somma aggiuntiva di euro 364,93 = totale personale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 460,28 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.459,90).

Il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni, solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 341,54, oltre alla pensione di euro 310,48, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48, il calcolo sarà il seguente: euro 310,48 + somma aggiuntiva di euro 341,54 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.476,26).
Il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni, coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 341,54, oltre alla pensione di euro 310,48, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2021 è pari a euro 460,28), il calcolo sarà il seguente: euro 310,48 + somma aggiuntiva di euro 341,54 = totale personale mensile di euro 652,02 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 460,28 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.459,90).
Il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne e il cieco parziale ultrasettantenne, soli e con reddito basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di euro 292,27, oltre alla pensione di euro 359,75 [data da euro 287,09 INVCIV+ euro 72,66 aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 287,09, incrementata di euro 72,66 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: euro 359,75 + somma aggiuntiva di euro 292,27 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.476,26).
Il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne e il cieco parziale ultrasettantenne, coniugati e con reddito familiare basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di euro 292,27, oltre alla pensione di euro 359,75 [data da euro 287,09 INVCIV+ euro 72,66 aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 287,09, incrementata di euro 72,66 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2021 è pari a euro 460,28), il calcolo sarà il seguente: euro 359,75 + somma aggiuntiva di euro 292,27 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 460,28 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.459,90).
Il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931, solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 285,47, oltre alla pensione di euro 366,55 [data da euro 310,48 INVCIV+ euro 56,07 aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48, incrementata di euro 56,07 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: euro 366,55 + somma aggiuntiva di euro 285,47 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.467,26).
Il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931, coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 285,47, oltre alla pensione di euro 366,55 [data da euro 310,48 INVCIV+ euro 56,07 aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48, incrementata di euro 56,07 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2021 è pari a euro 460,28), il calcolo sarà il seguente: euro 366,55 + somma aggiuntiva di euro 285,47 = totale personale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 460,28 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.459,90).

Il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930, solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 268,88, oltre alla pensione di euro 383,14 [data da euro 310,48 INVCIV+ euro 72,66 aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48, incrementata di euro 72,66 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: euro 383,14 + somma aggiuntiva di euro 268,88 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.476,26).
Il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930, coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 268,88, oltre alla pensione di euro 383,14 [data da euro 310,48 INVCIV+ euro 72,66 aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48, incrementata di euro 72,66 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2021 è pari a euro 460,28), il calcolo sarà il seguente: euro 383,14 + somma aggiuntiva di euro 268,88 = totale personale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 460,28 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.459,90).

Il reddito della pensione cat. INVCIV, oltre alle maggiorazioni sociali (ex art. 67 della legge n. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della legge 388/2000 o per l’incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato e/o dal coniuge. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il rispetto dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono per l’anno 2021:
 di euro 8.476,26 se l’assicurato fa nucleo familiare a sé stante;
 di euro 14.459,90 se l’assicurato è coniugato.
Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto cieco totale o cieco parziale - nucleo familiare a se stante - sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), il calcolo sarà il seguente: Pensione INVCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + somma personale aggiuntiva X a concorso= totale mensile di euro 652,02 che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di euro 8.476,26.
Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90

Per ottenere gli aumenti della pensione cat. INVCIV (che l’INPS dovrebbe riconoscere d’Ufficio), laddove le condizioni reddituali siano quelle sopra descritte, nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (Circ. INPS N. 148/2020, Rinnovo 2021 - Tabelle), è necessario che, preliminarmente, l’Ente previdenziale conosca lo stato attuale dei redditi dell’assicurato e/o del coniuge. Al riguardo, l’interessato invalido civile, cieco civile o sordo sarà tenuto a tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale. Come prima suggerito, in caso di variazione e/o semplicemente di aggiornamento reddituale (ad es., nel caso in cui l’ultima comunicazione reddituale risulti datata nel tempo, a far data dall’invio dell’AP70), dovrà essere presentata all’INPS istanza di Ricostituzione per motivi reddituali della pensione INVCIV, anche tramite via patronale, indicando tutti i redditi sia personali che coniugali, anno per anno (dall’ultima dichiarazione nota all’INPS fino alla data odierna di presentazione della domanda di Ricostituzione) e, ad ogni buon conto, allegando anche copia del verbale di cecità civile.

Infine, per le detrazioni d’imposta per familiari a carico si prenda visione sempre dell’Allegato 2 della circolare INPS N. 148 del 18/12/2020, Tabella N pag. 44 e successive (ad es. per ogni figlio portatore di handicap).